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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FONDAZIONE PER LA RICERCA-AZIONE TRANSDISCIPLINARE SULLO SVILUPPO UMANO E LA CULTURA DI PACE

 

 

~ STATUTO ~

 

ART.  1 - Denominazione e sede

ART.  2 - Statuto

ART.  3 - Efficacia dello statuto

ART.  4 - Finalità e attività

ART.  5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

ART.  6 - Patrimonio

ART.  7 - Fondo di gestione

ART.  8 - Esercizio finanziario

ART.  9 - Ammissione dei soci

ART. 10 - Diritti e doveri dei soci

ART. 11 - Quota associativa

ART. 12 - Dimissioni da socio

ART. 13 - Organi sociali

ART. 14- Assemblea

ART. 15 - Compiti dell’Assemblea

ART. 16 - Validità Assemblee

ART. 17 - Consiglio Direttivo

ART. 18 - Sostituzioni di membri del Consiglio Direttivo

ART. 19 - Presidente

ART. 20 - Organo di controllo

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

ART. 23 - Bilancio

ART. 24 - Bilancio sociale

ART. 25 - Personale retribuito

ART. 26 - Assicurazione dei volontari

ART. 27 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 29 - Clausola compromissoria

ART. 30 - Disposizioni finali

 

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ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: «APS FONDAZIONE PER LA RICERCA-AZIONE TRANSDISCIPLINARE SULLO SVILUPPO UMANO E LA CULTURA DI PACE» assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via Cesare Battisti, n. 4 nel Comune di FIRENZE Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue e degli organismi Unesco. Potranno essere istituite ulteriori sedi di erogazione. Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti anche altrove al fine di svolgere attività di promozione e sviluppo della Fondazione stessa.

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ART. 2 - Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

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ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

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ART. 4 - Finalità e attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’ attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L’associazione opera mediante lo sviluppo delle seguenti azioni generali prioritarie:

  1. Promozione, sostegno organizzativo e finanziario, sulla base di piani triennali, dei programmi culturali, delle iniziative e delle ricerche della Cattedra transdisciplinare UNESCO sviluppo umano e cultura di pace dell’Università di Firenze.
  2. Sviluppo di programmi di cooperazione internazionale in Europa e regione mediterranea, America Latina, Africa e Asia, attraverso progetti pluriennali di educazione, formazione e ricerca, in rete con l’UNESCO e altre Reti di organismi ed esperti internazionali e nazionali e la partecipazione delle comunità locali e dei gruppi marginali più vulnerabili;
  3. Promozione di attività di ricerca utili a pervenire a più profonde e connesse interpretazioni condivise della realtà, dalle forme più micro della materia a quelle più macro della realtà universale, valorizzando il potenziale di conoscenza dell’intera specie umana;
  4. Condivisione di “paradigmi della cittadinanza terrestre” che consentono di allargare ed alimentare le mille identità dei cittadini diversi all’identità fondativa di cittadini della Terra: l’educazione dei cittadini della Terra, nell’alimentare i saperi delle diversità, costitutive della biodiversità e della sociodiversità, costruisce i nuovi e comuni saperi di specie nei diversi campi dell’esperienza umana ed ai diversi livelli di realtà;
  5. Promozione del superamento transdisciplinare e transculturale dei paradigmi oppositivi e divisivi delle discipline e delle culture, in particolare religiose e scientifiche, fondando e praticando l’educazione dei cittadini di qualunque età, condizione e territorio;
  6. Sviluppo di modelli e pratiche di cura della Casa comune che rifiutano le logiche separate del “terzo escluso, riconoscendo il valore aggiunto, insostituibile e indispensabile, della “cura a rete” riferita al sistema Terra ed ai suoi sotto-insiemi, dai sistemi locali al sistema umanità, rende praticabile e coerente la costruzione della civilizzazione planetaria;
  7. Rigetto delle soluzioni autocratiche e tecnocratiche di globalizzazione discriminatoria e distruttiva dei diritti della Terra e dei suoi abitanti, promuovendo le forme dell’educazione che, attraverso l’adozione di metodologie e tecnologie, mettono in relazione problemi, saperi, professionisti, beneficiari, metodi, tecniche e risorse in funzione della co-crescita dei cittadini e degli ambienti di vita oltre la violenza, trasformando l’utopia della Casa comune in progetto storico;
  8. Costruzione di reti nazionali e transnazionali con tutte le filiazioni educative legate all’Unesco (Cattedre Unesco e reti di Cattedre Unesco, scuole e reti di scuole associate all’Unesco).

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano e internazionale.

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ART. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

  • condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione;
  • condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
  • stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
  • costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  • promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
  • svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

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ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dall’Unesco, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

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ART. 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione dell’associazione è costituito da:

  • ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • dalle quote associative;
  • da donazioni e lasciti testamentari;
  • da attività di raccolta fondi;
  • da rimborsi da convenzioni;
  • da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e smi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: [...].

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ART. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. Fondatori e Partecipanti dovranno contribuire inoltre al Fondo di gestione della Fondazione con un contributo annuale stabilito dal Consiglio di Indirizzo ed approvato unitamente al bilancio di previsione. Gli organi dell'associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'associazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

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ART. 9 - Ammissione dei soci

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci:

  1. ordinari : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
  2. sostenitori : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  3. benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

I soci appartenenti a ciascuna categoria, possono anche essere Enti ed Organizzazioni, i cui scopi statutari non confliggano con le finalità del presente statuto: in tal caso, di norma essi sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale o da suo delegato. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

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ART. 10 - Diritti e doveri dei soci

L’ordinamento interno della Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • a prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • a votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • Osservare e rispettare i principi dello Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

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ART. 11 - Quota associativa

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

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ART. 12 - Dimissioni da socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso per un periodo di un anno del versamento della quota annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.

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ART. 13 - Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,
  • Consiglio Direttivo,
  • Presidente,
  • Organo di controllo (eventuale),
  • Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

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ART. 14- Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’assemblea si riunisce, inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

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ART. 15 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

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ART. 16 - Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

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ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo  è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati. Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea, in numero dispari. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.  3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o altri sistemi telematici da spedirsi non meno di 5 giorni prima della adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo È investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
  • c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  • f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non spettino all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  • i) redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo compie inoltre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

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ART. 18 - Sostituzioni di membri del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione tra i soci. Se viene meno la maggioranza dei membri, quello rimasto in carica deve convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

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ART. 19 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

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ART. 20 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

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ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

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ART. 23 - Bilancio

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

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ART. 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

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ART. 25 - Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

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ART. 26 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

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ART. 27 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

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ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale do quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

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ART. 29 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

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ART. 30 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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Ultimo aggiornamento

09.09.2021

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